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Document 32020R2220

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parteb del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022

OJ L 437, 28.12.2020, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj

28.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 437/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/2220 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 dicembre 2020

che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parteb del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere della Corte dei conti (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Le proposte legislative della Commissione sulla politica agricola comune (PAC) dopo il 2020 miravano a istituire un solido quadro, a livello di Unione, fondamentale per garantire che la PAC rimanga una politica comune in grado di assicurare condizioni di parità, conferendo inoltre agli Stati membri una maggiore responsabilità per quanto riguarda il modo di raggiungere gli obiettivi e conseguire i target finali stabiliti. Di conseguenza, gli Stati membri devono elaborare piani strategici della PAC e attuarli previa approvazione della Commissione.

(2)

La procedura legislativa concernente le proposte legislative della Commissione sulla PAC dopo il 2020 non è stata conclusa in tempo per consentire agli Stati membri e alla Commissione di preparare tutti gli elementi necessari all’applicazione del nuovo quadro giuridico e dei piani strategici della PAC a decorrere dal 1o gennaio 2021, come inizialmente proposto dalla Commissione. Tale ritardo ha creato una situazione di incertezza e rischi per gli agricoltori dell’Unione e per l’intero settore agricolo dell’Unione. Al fine di attenuare tale incertezza e mantenere la vitalità delle zone e regioni rurali, oltre a contribuire alla sostenibilità ambientale, il presente regolamento dovrebbe prevedere il proseguimento dell’applicazione delle norme di cui all’attuale quadro della PAC che copre il periodo 2014-2020 («attuale quadro della PAC») e la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri beneficiari, garantendo in tal modo prevedibilità e stabilità durante il periodo transitorio nel corso del 2021 e del 2022 («periodo transitorio») fino alla data di applicazione del nuovo quadro giuridico che copre il periodo che inizia il 1o gennaio 2023 («nuovo quadro giuridico»).

(3)

Poiché la procedura legislativa concernente le proposte legislative della Commissione sulla PAC dopo il 2020 deve ancora essere conclusa, i piani strategici della PAC devono ancora essere elaborati dagli Stati membri e le parti interessate devono essere consultate, l’attuale quadro della PAC dovrebbe continuare ad applicarsi per un periodo aggiuntivo di due anni. L’obiettivo del periodo transitorio è consentire ai beneficiari una transizione agevole verso un nuovo periodo di programmazione e prevedere la possibilità di tenere conto della comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo («Green Deal europeo»).

(4)

Per assicurare un sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) negli anni 2021 e 2022, l’Unione dovrebbe continuare a concedere tale sostegno durante il periodo transitorio alle condizioni dell’attuale quadro della PAC. L’attuale quadro della PAC è stato istituito in particolare dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 (4), (UE) n. 1305/2013 (5), (UE) n. 1306/2013 (6), (UE) n. 1307/2013 (7) e (UE) n. 1308/2013 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente per predisporre i rispettivi piani strategici della PAC, nonché facilitare la creazione delle strutture amministrative necessarie per l’efficace attuazione del nuovo quadro giuridico, in particolare consentendo una maggiore assistenza tecnica. Tutti i piani strategici della PAC dovrebbero essere pronti ad entrare in vigore una volta terminato il periodo transitorio al fine di garantire la stabilità e la certezza indispensabili per il settore agricolo.

(6)

In considerazione del fatto che l’Unione dovrebbe continuare a sostenere lo sviluppo rurale durante tutto il periodo transitorio, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di finanziare i loro programmi di sviluppo rurale prorogati dalla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022. I programmi prorogati dovrebbero garantire che almeno la stessa quota complessiva di contributo del FEASR sia riservato alle misure di cui all’articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013, in linea con le nuove ambizioni stabilite nel Green Deal europeo.

(7)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce disposizioni comuni applicabili al FEASR e ad altri fondi che operano nell’ambito di un quadro comune. Tale regolamento dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi sostenuti dal FEASR per il periodo di programmazione 2014-2020 e per gli anni di programmazione 2021 e 2022.

(8)

Le scadenze previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 per le relazioni di attuazione, le riunioni annuali di riesame, le valutazioni ex post e i rapporti di sintesi, l’ammissibilità delle spese e il disimpegno, nonché gli impegni di bilancio non vanno al di là del periodo di programmazione 2014-2020. Tali scadenze dovrebbero essere adattate al fine di tener conto della proroga della durata del periodo durante il quale dovrebbero essere attuati i programmi relativi al sostegno del FEASR.

(9)

Il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione (10) prevedono che le spese relative a determinati impegni a lungo termine, assunti a norma di taluni regolamenti che concedevano un sostegno allo sviluppo rurale prima che il regolamento (UE) n. 1305/2013 fosse applicabile, debbano continuare, a determinate condizioni, a essere pagate dal FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020. Tali spese dovrebbero inoltre continuare a essere ammissibili per la durata del rispettivo impegno giuridico alle stesse condizioni negli anni di programmazione 2021 e 2022. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, è altresì opportuno chiarire che gli impegni giuridici assunti nell’ambito di misure precedenti che corrispondono alle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013 cui si applica il sistema integrato di gestione e di controllo dovrebbero essere soggetti a detto sistema integrato di gestione e di controllo e che i pagamenti relativi a tali impegni giuridici dovrebbero essere effettuati entro il periodo compreso tra il 1o dicembre e il 30 giugno dell’anno civile successivo.

(10)

Il FEASR dovrebbe poter finanziare i costi per le azioni preparatorie e di sviluppo delle capacità a sostegno dell’elaborazione e futura attuazione delle strategie ai sensi del nuovo quadro giuridico.

(11)

Nel 2015, al momento dell’assegnazione dei diritti all’aiuto o del ricalcolo dei diritti all’aiuto per gli Stati membri che mantenevano i diritti esistenti a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, alcuni Stati membri hanno commesso errori nella determinazione del numero o del valore di tali diritti. Molti di questi errori, anche nel caso in cui riguardino un singolo agricoltore, influiscono sul valore dei diritti all’aiuto per tutti gli agricoltori e per tutti gli anni. Alcuni Stati membri hanno commesso errori anche dopo il 2015, nell’assegnazione dei diritti provenienti dalla riserva, ad esempio nel calcolo del valore medio. Generalmente tali mancanze sono soggette a una rettifica finanziaria fino a quando lo Stato membro interessato non adotta misure correttive. Tenuto conto del tempo trascorso dalla prima assegnazione, degli sforzi compiuti dagli Stati membri per stabilire e, se del caso, rettificare i diritti, nonché ai fini della certezza del diritto, il numero e il valore dei diritti all’aiuto dovrebbero essere considerati legittimi e regolari a decorrere da una determinata data.

(12)

A norma dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, agli Stati membri è stata data la possibilità di applicare per l’assegnazione di diritti all’aiuto un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili costituiti da prato permanente situato in zone con condizioni climatiche difficili. I pascoli alpini sono spesso gestiti collettivamente e pertanto le zone sono assegnate su base annuale, creando così un notevole grado di incertezza tra gli agricoltori degli Stati membri interessati. L’attuazione di tale sistema si è rivelata particolarmente complessa, soprattutto per quanto riguarda la definizione esatta delle zone interessate. Poiché il valore dei diritti all’aiuto nelle zone in cui il coefficiente di riduzione non è applicato dipende dalla somma dei diritti all’aiuto nelle zone designate, tale incertezza incide a sua volta su tutti gli agricoltori degli Stati membri interessati. Al fine di stabilizzare il sistema attualmente applicato in tali Stati membri e nell’ottica di garantire il prima possibile la certezza del diritto a tutti gli agricoltori degli Stati membri interessati, gli Stati membri interessati dovrebbero poter considerare legittimi e regolari il valore e il numero di tutti i diritti all’aiuto assegnati a tutti gli agricoltori prima del 1o gennaio 2020. Il valore di tali diritti dovrebbe essere, fatti salvi eventuali mezzi di ricorso a disposizione dei singoli beneficiari, il valore per l’anno civile 2019 valido al 31 dicembre 2019.

(13)

La conferma dei diritti all’aiuto non esenta gli Stati membri dalla loro responsabilità, nell’ambito della gestione condivisa del FEAGA, di garantire la tutela del bilancio dell’Unione dalle spese irregolari. Di conseguenza, la conferma dei diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori prima del 1o gennaio 2021, o, in deroga, prima del 1o gennaio 2020, non dovrebbe pregiudicare la facoltà della Commissione di prendere le decisioni di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 in merito ai pagamenti irregolari concessi per un qualsiasi anno civile fino al 2020 compreso, o, in deroga, fino al 2019 compreso, derivanti da errori nel numero o nel valore di tali diritti all’aiuto.

(14)

Alla luce del fatto che il nuovo quadro giuridico per la PAC non è stato ancora adottato, è opportuno chiarire che dovrebbero essere stabilite delle disposizioni transitorie per regolamentare la transizione dai regimi di sostegno esistenti concessi su base pluriennale al nuovo quadro giuridico.

(15)

Per evitare un riporto troppo consistente di impegni dall’attuale periodo di programmazione per lo sviluppo rurale ai piani strategici della PAC, è opportuno, come regola generale, limitare a un periodo massimo di tre anni la durata dei nuovi impegni pluriennali per quanto riguarda gli interventi agro-climatico-ambientali, l’agricoltura biologica e il benessere degli animali. Dal 2022 la proroga degli impegni esistenti dovrebbe essere limitata a un anno.

(16)

L’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevedeva disposizioni transitorie per agevolare la graduale soppressione delle indennità in zone che, a causa dell’applicazione di nuovi criteri di delimitazione, non sarebbero più state considerate zone soggette a vincoli naturali. Tali indennità dovevano essere erogate fino al 2020 e per un periodo massimo di quattro anni. Il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) ha prorogato al 2019 il termine iniziale per la nuova delimitazione di tali zone. Per gli agricoltori degli Stati membri che hanno fissato la delimitazione nel 2018 e nel 2019, la graduale soppressione delle indennità non ha potuto raggiungere il periodo massimo di quattro anni. Al fine di proseguire la graduale soppressione delle indennità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare a erogarle negli anni 2021 e 2022, se del caso. Al fine di garantire un livello adeguato di indennità per ettaro, in conformità dell’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il livello delle indennità per gli anni 2021 e 2022 dovrebbe essere fissato a 25 EUR per ettaro.

(17)

Dato che gli agricoltori sono esposti a crescenti rischi economici e ambientali quale conseguenza dei cambiamenti climatici e dell’aumento della volatilità dei prezzi, il regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede una misura di gestione del rischio tesa a prestare assistenza agli agricoltori nell’affrontare detti rischi. La misura comprende contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione e uno strumento di stabilizzazione del reddito. Per la concessione di un sostegno a titolo di detta misura sono state previste condizioni specifiche, così da garantire la parità di trattamento degli agricoltori in tutta l’Unione, l’assenza di distorsioni della concorrenza e il rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione. Al fine di promuovere ulteriormente il ricorso a detta misura per gli agricoltori di tutti i settori, è opportuno che agli Stati membri sia concessa la possibilità di ridurre la soglia del 30 % che innesca la compensazione degli agricoltori in caso di calo di produzione o di reddito applicabile al rispettivo strumento, ma non al di sotto del 20 %.

(18)

Gli agricoltori e le imprese rurali sono stati colpiti dalle conseguenze della pandemia di COVID-19 con un’intensità senza precedenti. La proroga delle ampie restrizioni alla circolazione introdotte negli Stati membri, nonché la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all’aperto, ristoranti e altre strutture ricettive, hanno creato perturbazioni economiche nel settore agricolo e nelle comunità rurali, oltre a causare problemi di liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori e per le piccole imprese attive nella trasformazione, nella commercializzazione o nello sviluppo di prodotti agricoli. Al fine di rispondere all’impatto della crisi derivante dalla pandemia di COVID-19, la durata della misura di cui all’articolo 39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbe essere prorogata per affrontare i problemi di liquidità in corso che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e delle piccole imprese attive nella trasformazione, nella commercializzazione o nello sviluppo di prodotti agricoli. Il sostegno a tale misura dovrebbe essere finanziato fino al 2 % dei fondi del FEASR assegnati agli Stati membri nel periodo di programmazione 2014-2020.

(19)

Per evitare una situazione in cui fondi per lo sviluppo locale di tipo partecipativo negli anni di programmazione 2021 e 2022 rimangano inutilizzati, gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di trasferire importi dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale dovrebbero poter applicare l’assegnazione minima del 5 % – e nel caso della Croazia del 2,5 % – per lo sviluppo locale di tipo partecipativo unicamente al contributo del FEASR allo sviluppo rurale prorogato al 31 dicembre 2022, calcolato prima del trasferimento degli importi dai pagamenti diretti.

(20)

In conformità del regolamento (UE) 2020/2094 (12) del Consiglio che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa («EURI»), a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 («regolamento EURI»), dovrebbero essere messe a disposizione risorse aggiuntive per gli anni 2021 e 2022 al fine di affrontare l’impatto della crisi COVID-19 e le sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell’Unione.

(21)

Alla luce delle sfide senza precedenti che il settore agricolo e le zone rurali dell’Unione devono affrontare a causa della crisi COVID-19, le risorse aggiuntive fornite dall’EURI dovrebbero essere utilizzate per finanziare misure a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 che aprono la strada a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, in linea con gli obiettivi degli impegni ambientali e climatici dell’Unione e con le nuove ambizioni stabilite nel Green Deal europeo.

(22)

Gli Stati membri non dovrebbero pertanto ridurre l’ambizione ambientale dei loro programmi di sviluppo rurale esistenti. Dovrebbero garantire la stessa quota complessiva anche per le risorse aggiuntive come quote che hanno riservata nei loro programmi di sviluppo rurale a misure particolarmente benefiche per l’ambiente e il clima nell’ambito del contributo del FEASR («principio di non regressione»). Oltre a ciò, almeno il 37 % delle risorse aggiuntive fornite dall’EURI dovrebbe essere destinato a misure particolarmente benefiche per l’ambiente e il clima, al benessere degli animali e a Leader. Inoltre, almeno il 55 % di tali risorse aggiuntive dovrebbe essere destinato a misure che promuovono lo sviluppo economico e sociale nelle zone rurali, vale a dire: investimenti in immobilizzazioni materiali, sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, sostegno a servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, cooperazione.

(23)

Nel caso in cui non siano altrimenti in grado di rispettare il principio di non regressione, gli Stati membri dovrebbero poter derogare all’obbligo di destinare almeno il 55 % delle risorse aggiuntive provenienti dall’EURI a misure volte a promuovere lo sviluppo economico e sociale nelle zone rurali e dovrebbero preferibilmente sostenere misure particolarmente benefiche per l’ambiente e il clima. Tuttavia, al fine di godere di sufficiente flessibilità, gli Stati membri dovrebbero avere anche la possibilità di derogare al principio di non regressione per quanto riguarda tali risorse aggiuntive nella misura necessaria per conformarsi all’obbligo del 55 %.

(24)

Le risorse aggiuntive provenienti dall’EURI sono soggette a condizioni specifiche. Tali risorse aggiuntive dovrebbero pertanto essere oggetto di programmazione e sorveglianza distinte rispetto al sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale, applicando nel contempo, in linea generale, le norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, tali risorse aggiuntive dovrebbero essere attuate mediante il regolamento (UE) n. 1305/2013 e considerate, nel quadro di tale regolamento, importi che finanziano misure nell’ambito del FEASR. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese le norme sulle modifiche dei programmi di sviluppo rurale, nel regolamento (UE) n. 1306/2013, comprese le norme sul disimpegno automatico, e nel regolamento (UE) n. 1307/2013, salvo se diversamente disposto dal presente regolamento

(25)

È opportuno stabilire un tasso massimo specifico di cofinanziamento dell’Unione, un tasso di sostegno più elevato per gli investimenti che contribuiscono a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale nonché un sostegno sotto forma di aiuti per i giovani agricoltori al fine di garantire un adeguato effetto leva delle risorse aggiuntive provenienti dall’EURI.

(26)

Per garantire la continuità durante il periodo transitorio, è opportuno mantenere per gli anni 2021 e 2022 la riserva per le crisi nel settore agricolo. È opportuno includere in tale riserva l’importo corrispondente della riserva per gli anni 2021 e 2022.

(27)

Per quanto riguarda le modalità di prefinanziamento dal FEASR, è opportuno precisare che né la proroga dei programmi sostenuti dal FEASR al 31 dicembre 2022 in conformità del presente regolamento né le risorse aggiuntive rese disponibili sulla base del regolamento EURI dovrebbero comportare la concessione di prefinanziamenti supplementari per i programmi in questione.

(28)

Attualmente l’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede per gli Stati membri soltanto l’obbligo di comunicare le decisioni da loro adottate in conformità di detto articolo e il prodotto stimato connesso alla riduzione della parte dell’importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile superiore a 150 000 EUR per gli anni dal 2015 al 2020. Per garantire la continuazione del sistema esistente, gli Stati membri dovrebbero comunicare anche le decisioni da loro adottate in conformità di detto articolo e il prodotto stimato relativo alla riduzione per gli anni civili 2021 e 2022.

(29)

L’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 consente agli Stati membri di trasferire fondi tra pagamenti diretti e sviluppo rurale per gli anni civili dal 2014 al 2020. Per garantire che gli Stati membri possano seguire la propria strategia, la flessibilità tra i pilastri dovrebbe essere concessa anche per l’anno civile 2021 (esercizio finanziario 2022) e per l’anno civile 2022 (esercizio finanziario 2023).

(30)

Per consentire alla Commissione di stabilire i massimali di bilancio conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 36, paragrafo 4, all’articolo 42, paragrafo 2, all’articolo 49, paragrafo 2, all’articolo 51, paragrafo 4, e all’articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è necessario che gli Stati membri comunichino le loro decisioni relative alle dotazioni finanziarie per ciascun regime per l’anno civile 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno civile 2022 entro il 1o agosto 2021.

(31)

L’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede un adeguamento lineare del valore dei diritti all’aiuto in caso di modifica del massimale del regime di pagamento di base da un anno all’altro in seguito a determinate decisioni prese dagli Stati membri che incidono sul massimale del regime di pagamento di base. La proroga dell’allegato II di tale regolamento per i massimali nazionali dopo l’anno civile 2020 e le eventuali modifiche annuali a partire da tale data potrebbero incidere sul massimale del regime di pagamento di base. Pertanto, per consentire agli Stati membri di rispettare l’obbligo di assicurare che la somma del valore dei diritti all’aiuto e delle riserve sia uguale al massimale per il regime di pagamento di base di cui all’articolo 22, paragrafo 4, del suddetto regolamento, è opportuno prevedere un adeguamento lineare per adattarsi alla proroga o alle modifiche dell’allegato II di detto regolamento durante il periodo transitorio. Inoltre, per offrire maggiore flessibilità agli Stati membri, appare opportuno permettere loro di adeguare il valore dei diritti all’aiuto o della riserva, eventualmente con tassi di adeguamento diversi.

(32)

Conformemente al quadro giuridico attuale, nel 2014 gli Stati membri hanno comunicato le loro decisioni fino all’anno civile 2020 sulla ripartizione del massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base tra le regioni e sulle eventuali modifiche annue progressive per il periodo coperto dal regolamento (UE) n. 1307/2013. È necessario che gli Stati membri comunichino tali decisioni anche per gli anni civili 2021 e 2022.

(33)

Il meccanismo di convergenza interna è il processo principale per ottenere una distribuzione più equa del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori. Diventa sempre più difficile giustificare differenze significative a livello individuale sulla base di vecchi riferimenti storici. Nel regolamento (UE) n. 1307/2013, il modello di base di convergenza interna consiste nell’applicazione, da parte degli Stati membri, di un tasso forfettario uniforme per tutti i diritti all’aiuto a livello nazionale o regionale a partire dal 2015. Tuttavia, per garantire una transizione più agevole verso un valore uniforme, era stata prevista una deroga che consente agli Stati membri di differenziare i valori dei diritti all’aiuto applicando una convergenza parziale, detta anche «modello tunnel», tra il 2015 e il 2019. Alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale deroga. Per progredire verso una distribuzione più equa dei pagamenti diretti, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a convergere verso una media nazionale o regionale dopo il 2019, anziché passare a un tasso forfettario uniforme o mantenere il valore dei diritti ai livelli del 2019. Tale possibilità per gli Stati membri dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione su base annuale la loro decisione per l’anno successivo.

(34)

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1307/2013 sull’adattamento di tutti i diritti all’aiuto modificati dal presente regolamento dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2020, affinché sia chiaro che gli Stati membri sono stati in grado di convergere dopo il 2019.

(35)

L’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede modifiche annue progressive del valore dei diritti all’aiuto assegnati dalla riserva che tengano conto delle tappe annue del massimale nazionale stabilito nell’allegato II di detto regolamento, secondo una gestione pluriennale della riserva. Tali norme dovrebbero essere adattate per tenere conto del fatto che è possibile modificare il valore sia di tutti i diritti all’aiuto assegnati che della riserva per adeguarsi alla variazione dell’importo di cui all’allegato II di detto regolamento tra un anno e l’altro. Negli Stati membri che decidono di continuare la convergenza interna, la convergenza interna è attuata su base annua. Per gli anni civili 2020, 2021 e 2022, solo il valore del diritto all’aiuto per l’anno in corso deve essere determinato nell’anno di assegnazione. Il valore unitario dei diritti all’aiuto da assegnare dalla riserva in un determinato anno dovrebbe essere calcolato dopo l’eventuale adeguamento della riserva conformemente all’articolo 22, paragrafo 5, di tale regolamento. Negli anni successivi, il valore dei diritti all’aiuto assegnati dalla riserva dovrebbe essere adeguato conformemente all’articolo 22, paragrafo 5, di detto regolamento.

(36)

L’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede l’applicazione del regime di pagamento unico per superficie fino al 31 dicembre 2020. È opportuno autorizzare la proroga del regime di pagamento unico per superficie negli anni 2021 e 2022.

37)

Considerando che la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 di cui al presente regolamento entrerà in vigore troppo tardi perché gli Stati membri possano rispettare l’originaria scadenza di alcuni obblighi di comunicazione nel 2020, è necessario prorogare il termine entro il quale gli Stati membri devono adottare la decisione di introdurre per la prima volta il pagamento ridistributivo a partire dal 2021 o 2022, come anche la comunicazione di tale decisione alla Commissione. È opportuno stabilire che tale termine coincida con il termine per le decisioni relative alla flessibilità tra i pilastri.

(38)

Ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere di concedere aiuti nazionali transitori nel periodo 2015-2020 al fine di evitare una riduzione improvvisa e consistente del sostegno nei settori che hanno beneficiato fino al 2014 di aiuti nazionali transitori. Al fine di garantire che tali aiuti continuino, durante il periodo transitorio, a svolgere il ruolo di sostegno al reddito degli agricoltori in tali settori specifici, è opportuno prevedere la continuazione di tali aiuti alle stesse condizioni e con le stesse limitazioni applicabili nel periodo 2015-2020.

(39)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno chiarire che gli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) n. 1307/2013 consentono agli Stati membri di riesaminare annualmente le loro decisioni in materia di pagamento ridistributivo. È opportuno stabilire che il termine per il riesame applicabile nel 2021 e nel 2022 coincida con il termine per le decisioni relative alla flessibilità tra pilastri.

(40)

L’articolo 52, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che consentano agli Stati membri di decidere che il sostegno accoppiato facoltativo possa continuare a essere versato fino al 2020 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso tale sostegno in un precedente periodo di riferimento. L’obiettivo è quello di assicurare la massima coerenza possibile tra i regimi dell’Unione destinati a settori che possono essere caratterizzati da squilibri strutturali del mercato. È pertanto opportuno estendere tale conferimento di potere per coprire anche gli anni 2021 e 2022.

(41)

Considerando che la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 di cui al presente regolamento entrerà in vigore troppo tardi perché gli Stati membri possano rispettare l’originaria scadenza di alcuni obblighi di comunicazione nel 2020, è necessario prorogare il termine entro il quale gli Stati membri devono adottare la decisione di introdurre per la prima volta il sostegno accoppiato facoltativo a partire dal 2021 o 2022, come anche la comunicazione di tale decisione alla Commissione. È opportuno stabilire che tale termine coincida con la data per le decisioni relative alla flessibilità tra pilastri. È analogamente opportuno prorogare alla stessa data il termine per la decisione degli Stati membri di continuare o cessare la concessione di sostegno accoppiato facoltativo negli anni 2021 e 2022, e la comunicazione di tale decisione alla Commissione.

(42)

L’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce gli elementi delle comunicazioni degli Stati membri relative al sostegno accoppiato facoltativo. È opportuno chiarire che le comunicazioni per gli anni civili 2021 e 2022 dovrebbero includere la percentuale del massimale nazionale utilizzata per finanziare tale sostegno per gli anni 2021 e 2022.

(43)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme per l’organizzazione comune dei mercati agricoli e prevede taluni regimi di aiuto. Le proposte legislative della Commissione sulla PAC dopo il 2020 hanno stabilito che detti regimi di aiuto debbano essere integrati nei futuri piani strategici della PAC degli Stati membri. Al fine di garantire la corretta integrazione di detti regimi di aiuto nella futura PAC è opportuno stabilire norme relative alla durata di ciascuno di detti regimi di aiuto quando devono essere rinnovati nel corso del periodo transitorio. Pertanto, per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, è opportuno che i programmi di attività in vigore per il periodo compreso tra il 1o aprile 2018 e il 31 marzo 2021 siano seguiti da nuovi programmi di attività applicabili dal 1o aprile 2021 al 31 dicembre 2022. I programmi operativi in vigore nel settore degli ortofrutticoli che non abbiano raggiunto la durata massima di cinque anni possono essere prorogati solo fino al 31 dicembre 2022. È opportuno approvare nuovi programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli solo per una durata massima di tre anni. È opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2022 i programmi nazionali in vigore per il settore dell’apicoltura per il periodo dal 1o agosto 2019 al 31 luglio 2022.

(44)

A causa della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19, i viticoltori che detengono autorizzazioni per gli impianti per nuovi impianti o per reimpianti che scadono nel 2020 non hanno per lo più potuto utilizzare come previsto le autorizzazioni nel corso dell’ultimo anno della loro validità. Per evitare la perdita di tali autorizzazioni e ridurre il rischio di deterioramento delle condizioni a cui sarebbe necessario procedere agli impianti, è necessario prevedere una proroga della validità delle autorizzazioni per gli impianti per nuovi impianti e per reimpianti che scadono nel 2020. È pertanto opportuno prorogare al 31 dicembre 2021 tutte le autorizzazioni per gli impianti per nuovi impianti o per reimpianti che scadono nel 2020. In considerazione dei cambiamenti nelle prospettive di mercato, inoltre, i titolari di autorizzazioni per gli impianti che scadono nel 2020 dovrebbero avere la possibilità di non utilizzare le proprie autorizzazioni senza essere oggetto di sanzioni amministrative.

(45)

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulle autorizzazioni per gli impianti per nuovi impianti o per reimpianti che scadrebbero nel 2020, modificate dal presente regolamento, dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2020 a causa delle perturbazioni dovute alla pandemia di COVID-19 e delle difficoltà da essa causate per quanto riguarda l’utilizzo di tali autorizzazioni per gli impianti.

(46)

Nel 2013 sono state stabilite disposizioni transitorie per assicurare un agevole passaggio dal precedente regime relativo ai diritti di impianto di uve da vino al nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti, specialmente per evitare un eccesso di impianti prima dell’inizio di tale nuovo sistema L’ultimo termine per la presentazione di richieste di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni termina il 31 dicembre 2020. Le autorizzazioni devono essere tuttavia utilizzate dal richiedente e non sono, trasferibili a differenza dei precedenti diritti di impianto. Inoltre, a chi fa richiesta di autorizzazioni potrebbe essere richiesto di disporre di una corrispondente superficie vitata, il che potrebbe portare a situazioni in cui i titolari di diritti di impianto non sono ancora riusciti ad acquisire le corrispondenti superfici vitate per utilizzare le autorizzazioni che risulterebbero dalla conversione dei loro diritti di impianto. Le gravi ripercussioni economiche della pandemia di COVID-19 sul settore vitivinicolo hanno comportato problemi di liquidità per i viticoltori, come anche incertezze relativamente alla futura domanda di vino. I viticoltori che detengono ancora diritti di impianto non dovrebbero essere obbligati a decidere se vogliono convertirli in autorizzazioni in un momento in cui affrontano difficoltà eccezionali dovute alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19, specialmente in quanto sarebbero oggetto di sanzioni amministrative se non utilizzano le loro autorizzazioni per gli impianti risultanti dalla conversione. Agli Stati membri che hanno consentito ai viticoltori di presentare le richieste di conversione dei diritti di impianto fino al 31 dicembre 2020 dovrebbe pertanto essere concesso di prorogare il termine di presentazione di tali richieste al 31 dicembre 2022. È di conseguenza opportuno adattare l’ultima data di validità delle autorizzazioni convertite, che dovrebbe terminare il 31 dicembre 2025.

(47)

L’articolo 214 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 consentiva alla Finlandia di concedere, a determinate condizioni, aiuti nazionali nella Finlandia meridionale fino al 2020, fatta salva l’autorizzazione della Commissione. Al fine di garantire la continuità dei pagamenti di tali aiuti nel corso del periodo transitorio, la concessione di detti aiuti nazionali deve continuare a essere concessa alle stesse condizioni e con gli stessi importi del 2020.

(48)

Al fine di migliorare il funzionamento del mercato per l’olio di oliva, gli Stati membri dovrebbero poter decidere in merito all’attuazione delle regole di commercializzazione intese a regolare l’offerta. Tuttavia, dalla portata di queste decisioni dovrebbero essere escluse le pratiche in grado di creare distorsioni della concorrenza.

(49)

I recenti avvenimenti hanno dimostrato che gli agricoltori sono sempre più soggetti a rischi di volatilità dei redditi, in parte a causa dell’esposizione al mercato, in parte a causa di eventi meteorologici estremi e di frequenti crisi sanitarie e fitosanitarie che colpiscono il patrimonio zootecnico e fondiario dell’Unione. Per ridurre gli effetti della volatilità dei redditi, incoraggiando gli agricoltori a risparmiare in annate buone per far fronte alle annate cattive, le misure fiscali nazionali secondo cui la base imponibile dell’imposta sul reddito applicata agli agricoltori è calcolata sulla base di un periodo pluriennale dovrebbero essere esentate dall’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

(50)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire prevedere il proseguimento dell’applicazione delle norme di cui all’attuale quadro della PAC e la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri beneficiari, garantendo in tal modo prevedibilità e stabilità durante il periodo transitorio non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(51)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali regole, definite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime di condizionalità generale per la tutela del bilancio dell’Unione.

(52)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013.

(53)

Al fine di garantire che le risorse aggiuntive messe a disposizione sulla base del regolamento EURI siano disponibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, le disposizioni sul sostegno da parte dell’EURI nel presente regolamento dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere da tale data.

(54)

Vista l’esigenza imperativa di garantire immediatamente la certezza del diritto per il settore agricolo nelle circostanze attuali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I

Proroga di determinati periodi a norma dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1310/2013 e continuazione dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per gli anni di programmazione 2021 e 2022

Articolo 1

Proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

1.   Per i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

2.   La proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lascia impregiudicata la necessità di presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per il periodo transitorio di cui all’articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale modifica garantisce che almeno la stessa quota complessiva di contributo del FEASR sia riservata alle misure di cui all’articolo 59, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

Articolo 2

Continuazione dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai programmi sostenuti dal FEASR

1.   Il regolamento (UE) n. 1303/2013 continua ad applicarsi ai programmi sostenuti dal FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 e prorogati conformemente all’articolo 1 del presente regolamento.

2.   Per i programmi prorogati conformemente all’articolo 1 del presente regolamento, i riferimenti ai periodi o alle scadenze di cui all’artico 50, paragrafo 1, all’articolo 51, paragrafo 1, all’articolo 57, paragrafo 2, all’articolo 65, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 76, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono prorogati di due anni.

3.   Per i programmi prorogati conformemente all’articolo 1 del presente regolamento, gli Stati membri modificano i propri target finali fissati nell’ambito del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013 al fine di stabilire target finali per il 2025. Per tali programmi, i riferimenti ai target finali per il 2023 di cui agli atti di esecuzione adottati in conformità dell’articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’articolo 67, dell’articolo 75, paragrafo 5, o dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono intesi come riferimenti a target finali per il 2025.

4.   La data finale entro la quale la Commissione prepara un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post del FEASR, di cui all’articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è il 31 dicembre 2027.

Articolo 3

Ammissibilità di alcuni tipi di spesa durante il periodo transitorio

Fatti salvi l’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, l’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e l’articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013, le spese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1310/2013 e all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 sono ammissibili al contributo del FEASR a titolo delle dotazioni 2021 e 2022 per i programmi sostenuti dal FEASR prorogati a norma dell’articolo 1 del presente regolamento, a condizione che:

a)

tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per gli anni coperti dal periodo transitorio;

b)

il tasso di partecipazione del FEASR per la misura corrispondente a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 sia applicabile a norma dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1310/2013 e dell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

c)

il sistema di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applichi agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono al sostegno concesso a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e le operazioni pertinenti siano chiaramente identificate; e

d)

i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera c) del presente articolo siano effettuati entro il periodo di cui all’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

CAPO II

Preparazione delle future strategie locali di tipo partecipativo per gli anni di programmazione 2021 e 2022

Articolo 4

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Per i programmi prorogati conformemente all’articolo 1 del presente regolamento, il FEASR può sostenere i costi dello sviluppo delle capacità e delle azioni preparatorie a sostegno dell’elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico

CAPO III

Diritti all’aiuto per i pagamenti diretti agli agricoltori

Articolo 5

Diritti all’aiuto definitivi

1.   I diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1o gennaio 2020 sono ritenuti legittimi e regolari a decorrere dal 1o gennaio 2021. Il valore di tali diritti da considerarsi legittimi e regolari è il valore per l’anno civile 2020 valido al 31 dicembre 2020.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro che si è avvalso della facoltà di cui all’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 può, nel rispetto del legittimo affidamento degli agricoltori, decidere che tutti i diritti all’aiuto assegnati prima del 1o gennaio 2020 siano considerati legittimi e regolari a decorrere da tale data. In tal caso, il valore di tali diritti da considerarsi legittimi e regolari è il valore per l’anno civile 2019 valido al 31 dicembre 2019.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatte salve le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 22, paragrafo 5, e l’articolo 25, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 1307/2013, relativi al valore dei diritti all’aiuto per gli anni civili dal 2020 in poi.

4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori sulla base di domande contenenti errori materiali, tranne nei casi in cui l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore.

5.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudicano la facoltà della Commissione di prendere le decisioni di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 in merito alle spese sostenute per pagamenti concessi con riguardo agli anni civili fino a tutto il 2020 nel caso in cui si applichi il paragrafo 1 del presente articolo, o fino a tutto il 2019 nel caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo.

CAPO IV

Disposizioni transitorie relative allo sviluppo rurale

Articolo 6

Ammissibilità delle spese sostenute a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, e di alcuni tipi di spese sostenute a norma dei regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (CE) n. 1257/1999

Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari, sostenute a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, e alcuni tipi di spese sostenute a norma dei regolamenti (CE) n. 1698/2005 (14) e (CE) n. 1257/1999 (15) del Consiglio possono essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo 2023-2027 a decorrere dal 1o gennaio 2023, fatte salve le condizioni da determinare conformemente al quadro giuridico della PAC applicabile nel periodo 2023-2027.

TITOLO II

MODIFICHE

Articolo 7

Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

1)

l’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), è così modificato:

a)

il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

una tabella recante, secondo il disposto dell’articolo 58, paragrafo 4, e dell’articolo 58 bis, paragrafo 2, il contributo totale del FEASR preventivato per ogni anno. Tale tabella indica separatamente le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 2, del presente regolamento. Se del caso, all’interno di questo contributo totale tale tabella indica separatamente anche gli stanziamenti destinati alle regioni meno sviluppate e i fondi trasferiti al FEASR a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il contributo annuo preventivato del FEASR deve essere compatibile con il quadro finanziario pluriennale;»;

b)

il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

una tabella recante, per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un’aliquota specifica di sostegno del FEASR, per il tipo di intervento di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e all’articolo 39 bis, per il tipo di intervento di cui all’articolo 38, paragrafo 3, e all’articolo 39, paragrafo 1, quando uno Stato membro applica una percentuale inferiore al 30 %, e per l’assistenza tecnica, il contributo totale dell’Unione preventivato e l’aliquota di sostegno del FEASR applicabile. Se del caso, tale tabella indica separatamente l’aliquota di sostegno del FEASR per le regioni meno sviluppate e le altre regioni;»;

2)

all’articolo 28, paragrafo 5, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno.

In deroga al secondo comma, per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo di tre anni, nei loro programmi di sviluppo rurale, in base alla natura degli impegni e agli obiettivi climatico-ambientali perseguiti.»;

3)

all’articolo 29, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale per il mantenimento dell’agricoltura biologica dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno.

In deroga al secondo comma, per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, se il sostegno è concesso per la conversione all’agricoltura biologica gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo di tre anni nei loro programmi di sviluppo rurale.»;

4)

all’articolo 31, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Negli anni 2021 e 2022, per i programmi prorogati conformemente all’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) se le indennità decrescenti non sono state erogate dagli Stati membri per la durata massima di quattro anni fino al 2020, tali Stati membri possono decidere di continuare a versare tali indennità fino alla fine del 2022, ma per un periodo non superiore a quattro anni. In tal caso, le indennità per gli anni 2021 e 2022 non devono superare 25 EUR per ettaro.

(*)  Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 28.12.2020, pag. 1).»;"

5)

all’articolo 33, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

Se gli Stati membri prevedono un rinnovo annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al secondo comma, a decorrere dal 2022 il rinnovo non può essere superiore a un anno.

In deroga al terzo comma, per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo di tre anni, nei loro programmi di sviluppo rurale, in base alla natura degli impegni e ai benefici perseguiti in termini di benessere degli animali.»;

6)

all’articolo 38, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il sostegno di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), è concesso solo per coprire le perdite causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia, un’infestazione parassitaria o un’emergenza ambientale, che distruggano più del 30 % della produzione media annua dell’agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell’agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno. Gli Stati membri possono decidere di ridurre tale percentuale di produzione del 30 %, ma non al di sotto del 20 %.»;

7)

all’articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il sostegno di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), per «reddito» si intende la somma degli introiti che l’agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell’anno in cui quest’ultimo diventa ammissibile all’assistenza in questione. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita annua di reddito subita dall’agricoltore. Gli Stati membri possono decidere di ridurre tale percentuale del 30 %, ma non al di sotto del 20 %.»;

8)

all’articolo 39 ter, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 31 dicembre 2021, in base alle domande di sostegno approvate dall’autorità competente entro il 30 giugno 2021. Il successivo rimborso della Commissione è versato conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, conformemente a criteri oggettivi e non discriminatori.»;

9)

all’articolo 42, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Oltre ai compiti menzionati all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/2220 i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall’autorità di gestione e/o dall’organismo pagatore.»:

10)

all’articolo 51, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, gli Stati membri per i quali l’importo totale del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 di cui all’allegato I del presente regolamento è inferiore a 1 800 milioni di EUR possono, dopo la proroga dei loro programmi a norma dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2220, decidere di destinare il 5 % dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale ai compiti di cui all’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013.»;

11)

l’articolo 58 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Fatti salvi i paragrafi 5, 6 e 7, l’importo globale del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 è al massimo di 26 896 831 880 EUR a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Per tener conto degli sviluppi legati alla ripartizione annua di cui al paragrafo 4 del presente articolo, compresi gli storni di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo e i trasferimenti risultanti dall’applicazione dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2220 per procedere ad adeguamenti tecnici senza modificare le dotazioni globali, o per tener conto di qualsiasi altra modifica prevista da un atto legislativo dopo l’adozione del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 83 del presente regolamento per riesaminare i massimali stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.»;

12)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 58 bis

Risorse per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell’Unione

1.   L’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2020/… del Consiglio («regolamento EURI») (*) è attuato conformemente al presente articolo mediante misure ammissibili nell’ambito del FEASR volte a contrastare l’impatto della crisi COVID-19, con un importo pari a 8 070 486 840 EUR a prezzi correnti dell’importo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto vi), di tale regolamento, fatto salvo l’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 8, del medesimo regolamento.

Tale importo di 8 070 486 840 EUR a prezzi correnti costituisce un’entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio. (**)

Esso è reso disponibile sotto forma di risorse aggiuntive per gli impegni di bilancio a titolo del FEASR per gli anni 2021 e 2022, in aggiunta alle risorse totali di cui all’articolo 58 del presente regolamento, come segue:

2021: 2 387 718 000 EUR;

2022: 5 682 768 840 EUR.

Ai fini del presente regolamento e dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, tali risorse aggiuntive sono considerate importi che finanziano misure nell’ambito del FEASR. Sono considerate parte dell’importo totale del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del presente regolamento, al quale vanno aggiunte quando si fa riferimento all’importo totale del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale. L’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 non si applica alle risorse aggiuntive di cui al presente paragrafo e al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   La ripartizione per Stato membro delle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 1 del presente articolo, previa detrazione dell’importo di cui al paragrafo 7 del presente articolo, è riportata nell’allegato I bis.

3.   Le soglie percentuali del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale di cui all’articolo 59, paragrafi 5 e 6 del presente regolamento, non si applicano alle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché almeno la stessa quota complessiva del contributo del FEASR, comprese le risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sia riservata in ciascun programma di sviluppo rurale alle misure di cui all’articolo 59, paragrafo 6 del presente regolamento, in linea con l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220.

4.   Almeno il 37 % delle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2 del presente articolo è riservato, nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, alle misure di cui all’articolo 33 e all’articolo 59, paragrafi 5 e 6, in particolare per:

a)

agricoltura biologica;

b)

mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, compresa la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall’agricoltura;

c)

conservazione del suolo, compreso l’aumento della fertilità del suolo mediante sequestro del carbonio;

d)

miglioramento dell’uso e della gestione delle risorse idriche, incluso il risparmio di acqua;

e)

creazione, conservazione e ripristino di habitat favorevoli alla biodiversità;

f)

riduzione dei rischi e degli impatti dell’uso di pesticidi e antimicrobici;

g)

benessere degli animali;

h)

attività di cooperazione Leader.

5.   Almeno il 55 % delle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2 del presente articolo è riservato in ciascun programma di sviluppo rurale alle misure di cui agli articoli 17, 19, 20 e 35, a condizione che l’uso designato di tali misure nei programmi di sviluppo rurale promuova lo sviluppo economico e sociale nelle zone rurali e contribuisca a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale in linea, tra l’altro, con gli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal presente regolamento, in particolare:

a)

filiere corte e mercati locali;

b)

efficienza delle risorse, compresi l’agricoltura di precisione e intelligente, l’innovazione, la digitalizzazione e l’ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione;

c)

condizioni di sicurezza sul lavoro;

d)

energie rinnovabili, economia circolare e bioeconomia;

e)

accesso a tecnologie dell’informazione e della comunicazione di elevata qualità nelle zone rurali.

Nell’assegnare le risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere di derogare alla soglia percentuale fissata al primo comma del presente paragrafo nella misura necessaria a rispettare il principio di non regressione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220. Tuttavia, gli Stati membri possono invece decidere di derogare a tale principio di non regressione nella misura necessaria a rispettare la soglia percentuale fissata al primo comma del presente paragrafo.

6.   Fino al 4 % delle risorse aggiuntive totali di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere assegnato all’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri per i programmi di sviluppo rurale conformemente all’articolo 51, paragrafo 2. Tale soglia percentuale può essere pari al 5 % per gli Stati membri cui si applica l’articolo 51, paragrafo 2, quarto comma.

7.   Fino allo 0,25 % delle risorse aggiuntive totali di cui al paragrafo 1 può essere assegnato all’assistenza tecnica conformemente all’articolo 51, paragrafo 1.

8.   Gli impegni di bilancio relativi alle risorse aggiuntive di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono effettuati in ciascun programma di sviluppo rurale separatamente dalla dotazione di cui all’articolo 58, paragrafo 4.

9.   Gli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013 non si applicano alle risorse aggiuntive totali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

(*)  Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 23)."

(**)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;"

13)

l’articolo 59 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, è inserita la lettera seguente:

«e bis)

al 100 % per gli interventi finanziati tramite le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 1. Gli Stati membri possono fissare un unico, specifico tasso di partecipazione del FEASR applicabile alla totalità di detti interventi;»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Almeno il 5 %, e nel caso della Croazia almeno il 2,5 %, del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a Leader e allo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/2220.

Quando gli Stati membri si avvalgono della possibilità prevista all’articolo 14, paragrafo 1, sesto o settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le percentuali di cui al primo comma del presente paragrafo si applicano al contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale senza il sostegno supplementare reso disponibile a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, sesto o settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013.»;

c)

il paragrafo 6 bis è sostituito dal seguente:

«6 bis.   Il sostegno del FEASR erogato ai sensi dell’articolo 39 ter non deve eccedere il 2 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020 come previsto dalla prima parte dell’allegato I.»

14)

l’articolo 75, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

1.   «Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo, fino al 2026 compreso, lo Stato membro presenta alla Commissione la relazione annuale sull’attuazione del programma di sviluppo rurale nel corso del precedente anno. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015»;

15)

l’articolo 78 è sostituito dal seguente:

«Nel 2026 lo Stato membro elabora la relazione di valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2026.»;

16)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

17)

È aggiunto un nuovo allegato I bis il cui testo figura nell’allegato II del presente regolamento;

18)

L’allegato II è così modificato:

a)

all’articolo 17, paragrafo 3, la voce relativa «Investimenti in immobilizzazioni materiali», quarta colonna, è così modificata:

i)

la riga 6 è sostituita dalla seguente:

«del costo dell’investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di ulteriori 35 punti percentuali in caso di finanziamento di interventi tramite i fondi di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 1, che contribuiscono a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, purché tale sostegno non superi il 75 %, e di ulteriori 20 punti percentuali, purché l’aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per:

i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, o che si sono già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno;

gli investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori;

le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’articolo 32;

gli interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI;

gli investimenti collegati agli interventi di cui agli articoli 28 e 29»;

ii)

la riga 11 è sostituita dalla seguente:

«del costo dell’investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di ulteriori 35 punti percentuali in caso di finanziamento di interventi tramite i fondi di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 1, che contribuiscono a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, purché tale sostegno non superi il 75 %, e di ulteriori 20 punti percentuali, purché l’aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per gli interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI o quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori»;

b)

all’articolo 19, paragrafo 6, «Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese», quarta colonna, la riga 1 è sostituita dalla seguente:

«per giovane agricoltore ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Tale importo può essere maggiorato di un ulteriore importo massimo pari a 30 000 EUR in caso di finanziamento di interventi tramite i fondi di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 1.».

Articolo 8

Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è così modificato:

1)

all’articolo 25 è aggiunto il comma seguente:

«Per ciascuno degli anni 2021e 2022, l’importo della riserva è pari a 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) e rientra nella rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale figurante nell’allegato del regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio (*) [QFP].

(*)  Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 11).»;"

2)

l’articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Impegni di bilancio

Per quanto riguarda gli impegni del bilancio dell’Unione per i programmi di sviluppo rurale, si applica l’articolo 76 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e ove applicabile in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*)  Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).»;"

3)

all’articolo 35 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Per i programmi prorogati conformemente all’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2220 [il presente regolamento modificativo], non è concesso alcun prefinanziamento per la dotazione 2021 e 2022 o per le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.»;

4)

all’articolo 36, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«La lettera b) del primo comma si applica, mutatis mutandis, alle risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013.»;

5)

all’articolo 37, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione procede, dopo aver ricevuto l’ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale, al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, ai conti annuali dell’ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e alla corrispondente decisione di liquidazione. Tali conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e ove applicabile in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220 e riguardano le spese effettuate dall’organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.»;

6)

all’articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La parte degli impegni di bilancio ancora aperti allo scadere del termine ultimo di ammissibilità per le spese di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e ove applicabile in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220 per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente.».

Articolo 9

Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:

1)

all’articolo 11, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione adottata in conformità del presente articolo e l’eventuale prodotto stimato delle riduzioni per l’anno 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno 2022 entro il 1o agosto 2021.»;

2)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell’ambito del FEASR negli esercizi finanziari 2022 e 2023, fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili 2021 e 2022 fissati nell’allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. Tale decisione è comunicata alla Commissione per l’anno civile 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno civile 2022 entro il 1o agosto 2021 e stabilisce la percentuale scelta.»;

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al paragrafo 1, settimo comma, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fino al 25 % dell’importo destinato al sostegno finanziato a titolo del FEASR per l’esercizio finanziario 2022, conformemente al regolamento (UE) n. 1305/2013, e per l’esercizio finanziario 2023, conformemente alla normativa dell’Unione adottata dopo l’adozione del regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio (*) [QFP]. Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR. Tale decisione è comunicata alla Commissione per l’esercizio finanziario 2022 entro il 19 febbraio 2021 e per l’esercizio finanziario 2023 entro il 1o agosto 2021 e stabilisce la percentuale scelta.

(*)  Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 11.»;"

3)

L’articolo 22 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è così sostituito:

«2.   Per ciascuno Stato membro l’importo calcolato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere aumentato al massimo del 3 % del pertinente massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II dopo la deduzione dell’importo derivante dall’applicazione dell’articolo 47, paragrafo 1, per l’anno pertinente. Quando uno Stato membro applichi tale aumento, la Commissione tiene conto di tale aumento nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o agosto 2014 le percentuali annue entro le quali l’importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato. Entro il 19 febbraio 2021, gli Stati membri comunicano alla Commissione la percentuale annuale di aumento dell’importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo per gli anni civili 2021 e 2022.»;

b)

al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Per gli anni civili 2021 e 2022, se il massimale per uno Stato membro stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è diverso da quello dell’anno precedente in conseguenza di una modifica dell’importo figurante nell’allegato II o in conseguenza di qualsiasi decisione adottata da tale Stato membro a norma del presente articolo, dell’articolo 14, paragrafi 1 o 2, dell’articolo 42, paragrafo 1, dell’articolo 49, paragrafo 1, dell’articolo 51, paragrafo 1, o dell’articolo 53, tale Stato membro pratica una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all’aiuto e/o una riduzione o un aumento della riserva nazionale o delle riserve regionali al fine di garantire l’osservanza del paragrafo 4 del presente articolo.»;

4)

all’articolo 23, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 19 febbraio 2021 per l’anno civile 2021 ed entro il 1o agosto 2021 per l’anno civile 2022.»;

5)

all’articolo 25 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«11.   Dopo aver applicato l’adeguamento di cui all’articolo 22, paragrafo 5, gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al paragrafo 4 del presente articolo possono decidere che il valore unitario dei diritti all’aiuto detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019 che hanno un valore inferiore al valore unitario nazionale o regionale nel 2020, calcolati conformemente al secondo comma del presente paragrafo, sia aumentato fino a concorrenza del valore unitario nazionale o regionale nel 2020. L’aumento è calcolato tenendo conto delle condizioni seguenti:

a)

il metodo di calcolo dell’aumento deciso dallo Stato membro interessato si basa su criteri oggettivi e non discriminatori;

b)

per finanziare l’aumento, tutti o parte dei diritti all’aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019 che hanno un valore superiore al valore unitario nazionale o regionale nel 2020, calcolato conformemente al secondo comma, sono ridotti; tale riduzione si applica alla differenza tra il valore di tali diritti e il valore unitario nazionale o regionale nel 2020; l’applicazione di tale riduzione si basa su criteri oggettivi e non discriminatori, che possono includere la fissazione di una riduzione massima.

Il valore unitario nazionale o regionale nel 2020 di cui al primo comma del presente paragrafo è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base fissato conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, o all’articolo 23, paragrafo 2, per il 2020, escluso l’importo delle riserve nazionali o regionali, per il numero di diritti all’aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al paragrafo 4 del presente articolo possono decidere di mantenere il valore dei diritti all’aiuto calcolato conformemente a tale paragrafo, fatto salvo l’adeguamento di cui all’articolo 22, paragrafo 5.

Gli Stati membri informano gli agricoltori a tempo debito del valore dei loro diritti all’aiuto calcolato conformemente al presente paragrafo.

12.   Per gli anni civili 2021 e 2022 gli Stati membri possono decidere di operare una nuova convergenza interna applicando il paragrafo 11 all’anno in questione.»;

6)

All’articolo 29 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Per gli anni civili 2020 e 2021, gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafi 11 e 12, entro il 19 febbraio 2021.

Gli Stati membri comunicano le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 12, entro il 1o agosto 2021 per l’anno civile 2022.»;

7)

all’articolo 30, paragrafo 8, è aggiunto il comma seguente:

«Per le assegnazioni dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2021 e nel 2022, l’importo della riserva nazionale o delle riserve regionali da escludere conformemente al secondo comma del presente paragrafo è adeguato in conformità dell’articolo 22, paragrafo 5, secondo comma. Per le assegnazioni dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2021 e nel 2022, il terzo comma del presente paragrafo non si applica.»;

8)

L’articolo 36 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri che nel 2020 applicano il regime di pagamento unico per superficie continuano ad applicarlo dopo il 31 dicembre 2020.»;

b)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per ciascuno Stato membro l’importo calcolato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere aumentato al massimo del 3 % del pertinente massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II dopo la deduzione dell’importo derivante dall’applicazione dell’articolo 47, paragrafo 1, per l’anno pertinente. Quando uno Stato membro applichi tale aumento, la Commissione tiene conto di tale aumento nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio 2018 le percentuali annue entro le quali l’importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato ogni anno civile a decorrere dal 2018. Entro il 19 febbraio 2021, gli Stati membri comunicano alla Commissione la percentuale annuale di aumento dell’importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo per gli anni civili 2021 e 2022.»;

9)

l’articolo 37 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri che concedono aiuti nazionali transitori nel periodo 2015-2020 possono decidere di concedere aiuti nazionali transitori nel 2021 e nel 2022.»;

b)

al paragrafo 4, il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«—

50 % nel 2020, nel 2021 e nel 2022.»;

10)

l’articolo 41, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri possono decidere, entro il 1o agosto di un dato anno, di concedere a decorrere dall’anno successivo un pagamento annuo agli agricoltori che abbiano diritto a un pagamento nell’ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5 o del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 1, sezione 4 («pagamento ridistributivo»). Gli Stati membri possono adottare tale decisione entro il 19 febbraio 2021 per l’anno civile 2021 ed entro il 1o agosto 2021 per l’anno civile 2022.. Gli Stati membri che già applicano il pagamento ridistributivo possono riesaminare la loro decisione di concedere tali pagamenti o i dettagli di tale regime entro il 19 febbraio 2021 per l’anno civile 2021 ed entro il 1o agosto 2021 per l’anno civile 2022.

Entro la data pertinente di cui al primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali decisioni in tal senso.»;

11)

all’articolo 42, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri comunicano alla Commissione la percentuale di cui al primo comma per l’anno civile 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno civile 2022 entro il 1o agosto 2021.»;

12)

all’articolo 49, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri che concedono un pagamento ai sensi dell’articolo 48 nell’anno civile 2020 comunicano alla Commissione la percentuale di cui al primo comma per l’anno civile 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno civile 2022 entro il 1o agosto 2021.»;

13)

all’articolo 51, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Per finanziare il pagamento per i giovani agricoltori, gli Stati membri usano una percentuale non superiore al 2 % del massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o agosto 2014, la percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la percentuale stimata necessaria a finanziare tale pagamento entro il 19 febbraio 2021 per gli anni civili 2021 e 2022.»;

14)

all’articolo 52, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 70 che integra il presente regolamento per quanto riguarda misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato facoltativo risentano degli squilibri strutturali del mercato in un settore. Tali atti delegati possono consentire agli Stati membri di decidere che il sostegno possa continuare a essere versato fino al 2022 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso il sostegno accoppiato facoltativo in un precedente periodo di riferimento.»;

15)

L’articolo 53 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri che non hanno concesso il sostegno accoppiato facoltativo fino all’anno di domanda 2020 possono assumere tale decisione conformemente al primo comma entro il 19 febbraio 2021 per l’anno civile 2021. »;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1o agosto di un determinato anno la decisione adottata a norma del presente capo.

Entro l’8 febbraio 2020 gli Stati membri possono altresì rivedere la loro decisione a norma del presente capo nella misura necessaria per adattarla alla decisione sulla flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020 adottata in conformità dell’articolo 14.

Gli Stati membri decidono se continuare o porre termine alla concessione del sostegno accoppiato facoltativo per il rispettivo anno di domanda per l’anno civile 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno civile 2022 entro il 1o agosto 2021.

Tramite una revisione a norma del primo e del secondo comma del presente paragrafo, o tramite una comunicazione a norma del terzo comma del presente paragrafo, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, con effetto a decorrere dall’anno successivo, e per gli anni 2020 e 2021 con effetto a decorrere dal medesimo anno, di:

a)

lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4;

b)

modificare le condizioni per la concessione del sostegno;

c)

porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali eventuali decisioni relative al primo, secondo e terzo comma del presente paragrafo entro le date rispettive di cui a tali commi. La comunicazione della decisione relativa a una revisione a norma del secondo comma del presente paragrafo illustra il collegamento tra la revisione e la decisione sulla flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020 adottata in conformità dell’articolo 14.»;

16)

all’articolo 54, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui all’articolo 53 entro le date previste da tale articolo. Ad esclusione della decisione di cui all’articolo 53, paragrafo 6, quarto comma, lettera c), la comunicazione contiene informazioni sulle regioni interessate, sui tipi di agricoltura o i sui settori selezionati e sul livello di sostegno da concedere. Le comunicazioni delle decisioni di cui all’articolo 53, paragrafo 1, e della decisione di cui all’articolo 53, paragrafo 6, terzo comma, includono inoltre la percentuale di massimale nazionale di cui all’articolo 53 per l’anno civile considerato»;

17)

all’articolo 58, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per il 2020, l’importo del pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

Bulgaria: 649,45 EUR,

Grecia: 234,18 EUR,

Spagna: 362,15 EUR,

Portogallo: 228,00 EUR.

Per il 2021 e per il 2022, l’importo del pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

Bulgaria: 636,13 EUR,

Grecia:229,37 EUR,

Spagna: 354,73 EUR,

Portogallo:223,32 EUR.»;

18)

gli allegati II e III sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 10

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

1)

l’articolo 29 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«I programmi di attività elaborati per il periodo decorrente dal 1o aprile 2021 terminano il 31 dicembre 2022.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per il 2020 il finanziamento concesso dall’Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:

a)

11 098 000 EUR per la Grecia;

b)

576 000 EUR per la Francia;

c)

35 991 000 EUR per l’Italia.

Sia per il 2021 sia per il 2022, il finanziamento concesso dall’Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:

a)

10 666 000 EUR per la Grecia;

b)

554 000 EUR per la Francia;

c)

34 590 000 EUR per l’Italia.»;

2)

all’articolo 33, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«I programmi operativi per i quali dopo il 29 dicembre 2020 deve essere approvata una proroga in linea con la durata massima di cinque anni di cui al primo comma, possono essere prorogati solo fino al 31 dicembre 2022.

In deroga al primo comma, i nuovi programmi operativi approvati dopo il 29 dicembre 2020, hanno una durata massima di tre anni.»

3)

all’articolo 55, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, i programmi nazionali elaborati per il periodo dal 1o agosto 2019 al 31 luglio 2022 sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri modificano i loro programmi nazionali per tener conto di tale proroga e comunicano alla Commissione i programmi modificati affinché siano approvati.»;

4)

all’articolo 58 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per il 2020, il finanziamento dell’Unione per l’aiuto alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a 2 277 000 EUR.

Per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il finanziamento dell’Unione per l’aiuto alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a 2 188 000 EUR.»;

5)

all’articolo 62, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:

«In deroga al primo comma, la validità delle autorizzazioni concesse in virtù dell’articolo 64 e dell’articolo 66, paragrafo 1, che scadono nel corso del 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, i produttori che detengono autorizzazioni a norma dell’articolo 64 e dell’articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento che scadono nel corso del 2020 non sono oggetto di sanzioni amministrative di cui all’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a condizione che informino le autorità competenti entro il 28 febbraio 2021 della loro intenzione di non utilizzare le proprie autorizzazioni e di non voler beneficiare della proroga della loro validità di cui al secondo comma del presente paragrafo.»;

6)

l’articolo 68 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tale conversione avviene su presentazione di una richiesta da parte dei suddetti produttori entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri possono decidere di consentire ai produttori di presentare tale richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2022.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto di cui al paragrafo 1. Tali autorizzazioni, qualora non siano utilizzate, scadono al più tardi il 31 dicembre 2018 ovvero, qualora gli Stati membri abbiano adottato la decisione di cui al paragrafo 1, secondo comma, al più tardi il 31 dicembre 2025.»;

7)

Alla fine del titolo II, capo III, sezione 4, è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 167 bis

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune degli oli di oliva

1.   Allo scopo di migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune degli oli di oliva, comprese le olive da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l’offerta.

Tali regole sono proporzionate all’obiettivo perseguito e:

a)

non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;

b)

non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;

c)

non rendono indisponibile una percentuale eccessiva della produzione della campagna di commercializzazione che sarebbe altrimenti disponibile.

2.   Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una loro pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.»;

8)

all’articolo 211 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE non si applicano alle misure fiscali nazionali nel caso in cui gli Stati membri decidano di discostarsi dalle norme fiscali generali consentendo che la base imponibile dell’imposta sul reddito applicata agli agricoltori sia calcolata sulla base di un periodo pluriennale al fine di uniformare la base imponibile su un certo numero di anni.»;

9)

all’articolo 214 bis è aggiunto il comma seguente:

«Nel 2021 e nel 2022 la Finlandia può continuare a concedere gli aiuti nazionali di cui al primo comma purché rispetti le stesse condizioni e gli importi autorizzati dalla Commissione per il 2020.»;

10)

l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 9, punto 5, (riguardante l’articolo 25, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1307/2013), e l’articolo 10, punto 5, (riguardante l’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, il punto 12, il punto 13, lettera a), e i punti 17 e 18 dell’articolo 7 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento EURI. Il punto 12, il punto 13, lettera a), e i punti 17 e 18 dell’articolo 7 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU C 232 del 14.7.2020, pag. 29.

(2)  GU C 109 dell’1.4.2020, pag. 1.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 dicembre 2020.

(4)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(6)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(7)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(8)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(9)  Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

(10)  Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).

(12)  Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 23).

(13)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«PARTE I: RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL’UNIONE ALLO SVILUPPO RURALE (2014-2020)»;

2)

sono aggiunti il titolo e la tabella seguenti:

«PARTE II: RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL’UNIONE ALLO SVILUPPO RURALE (2021 E 2022)

(prezzi correnti in EUR)

 

2021

2022

Belgio

101 120 350

82 800 894

Bulgaria

344 590 304

282 162 644

Cechia

316 532 230

259 187 708

Danimarca

92 734 249

75 934 060

Germania

1 334 041 136

1 092 359 738

Estonia

107 490 074

88 016 648

Irlanda

380 590 206

311 640 628

Grecia

680 177 956

556 953 600

Spagna

1 319 414 366

1 080 382 825

Francia

1 782 336 917

1 459 440 070

Croazia

363 085 794

297 307 401

Italia

1 648 587 531

1 349 921 375

Cipro

29 029 670

23 770 514

Lettonia

143 490 636

117 495 173

Lituania

238 747 895

195 495 162

Lussemburgo

15 034 338

12 310 644

Ungheria

509 100 229

416 869 149

Malta

24 406 009

19 984 497

Paesi Bassi

89 478 781

73 268 369

Austria

635 078 708

520 024 752

Polonia

1 612 048 020

1 320 001 539

Portogallo

660 145 863

540 550 620

Romania

1 181 006 852

967 049 892

Slovenia

134 545 025

110 170 192

Slovacchia

316 398 138

259 077 909

Finlandia

432 993 097

354 549 956

Svezia

258 769 726

211 889 741

Totale UE-27

14 750 974 100

12 078 615 700

Assistenza tecnica

36 969 860

30 272 220

Totale

14 787 943 960

12 108 887 920 »


ALLEGATO II

È inserito il seguente allegato I bis al regolamento (UE) n. 1305/2013:

«ALLEGATO I bis

RIPARTIZIONE PER STATO MEMBRO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 58 BIS

(prezzi correnti in EUR)

 

2021

2022

Belgio

14 246 948

33 907 737

Bulgaria

59 744 633

142 192 228

Cechia

54 879 960

130 614 305

Danimarca

16 078 147

38 265 991

Germania

209 940 765

499 659 020

Estonia

18 636 494

44 354 855

Irlanda

56 130 739

133 591 159

Grecia

108 072 886

257 213 470

Spagna

212 332 550

505 351 469

Francia

256 456 603

610 366 714

Croazia

59 666 188

142 005 526

Italia

269 404 179

641 181 947

Cipro

3 390 542

8 069 491

Lettonia

24 878 226

59 210 178

Lituania

41 393 810

98 517 267

Lussemburgo

2 606 635

6 203 790

Ungheria

88 267 157

210 075 834

Malta

2 588 898

6 161 577

Paesi Bassi

15 513 719

36 922 650

Austria

101 896 221

242 513 006

Polonia

279 494 858

665 197 761

Portogallo

104 599 747

248 947 399

Romania

204 761 482

487 332 328

Slovenia

21 684 662

51 609 495

Slovacchia

48 286 370

114 921 561

Finlandia

61 931 116

147 396 056

Svezia

44 865 170

106 779 104

Totale UE

2 381 748 705

5 668 561 918

Assistenza tecnica (0,25 %)

5 969 295

14 206 922

Totale

2 387 718 000

5 682 768 840

»

ALLEGATO III

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono così modificati:

1)

all’allegato II sono aggiunte le colonne seguenti:

«2021

2022

494 926

494 926

788 626

797 255

854 947

854 947

862 367

862 367

4 915 695

4 915 695

190 715

193 576

1 186 282

1 186 282

1 891 660

1 890 730

4 800 590

4 797 439

7 285 001

7 274 171

344 340

374 770

3 628 529

3 628 529

47 648

47 648

339 055

344 140

569 965

578 515

32 748

32 748

1 243 185

1 243 185

4 594

4 594

717 382

717 382

677 582

677 582

3 030 049

3 061 233

595 873

600 528

1 891 805

1 919 363

131 530

131 530

391 174

396 034

515 713

517 532

685 676

685 904 »

2)

all’allegato III sono aggiunte le colonne seguenti:

«2021

2022

494,9

494,9

791,2

799,8

854,9

854,9

862,4

862,4

4 915,7

4 915,7

190,7

193,6

1 186,3

1 186,3

2 075,7

2 074,7

4 860,3

4 857,1

7 285,0

7 274,2

344,3

374,8

3 628,5

3 628,5

47,6

47,6

339,1

344,1

570,0

578,5

32,7

32,7

1 243,2

1 243,2

4,6

4,6

717,4

717,4

677,6

677,6

3 030,0

3 061,2

596,1

600,7

1 891,8

1 919,4

131,5

131,5

391,2

396,0

515,7

517,5

685,7

685,9»


ALLEGATO IV

L’allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013 è sostituito dall’allegato seguente:

«ALLEGATO VI

LIMITI DI BILANCIO DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO DI CUI ALL’ARTICOLO 44, PARAGRAFO 1

in migliaia di euro per esercizio di bilancio

 

2014

2015

2016

2017-2020

dal 2021 in poi

Bulgaria

26 762

26 762

26 762

26 762

25 721

Cechia

5 155

5 155

5 155

5 155

4 954

Germania

38 895

38 895

38 895

38 895

37 381

Grecia

23 963

23 963

23 963

23 963

23 030

Spagna

353 081

210 332

210 332

210 332

202 147

Francia

280 545

280 545

280 545

280 545

269 628

Croazia

11 885

11 885

11 885

10 832

10 410

Italia

336 997

336 997

336 997

336 997

323 883

Cipro

4 646

4 646

4 646

4 646

4 465

Lituania

45

45

45

45

43

Lussemburgo

588

Ungheria

29 103

29 103

29 103

29 103

27 970

Malta

402

Austria

13 688

13 688

13 688

13 688

13 155

Portogallo

65 208

65 208

65 208

65 208

62 670

Romania

47 700

47 700

47 700

47 700

45 844

Slovenia

5 045

5 045

5 045

5 045

4 849

Slovacchia

5 085

5 085

5 085

5 085

4 887

Regno Unito

120

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