DURC di congruità: verifica congruità manodopera

(News aggiornata a luglio 2022 con l’entrata in vigore dell’Accordo 24/6/2022)

Dal 1° novembre 2021 scatterà il nuovo sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

La verifica si applica a tutti i cantieri nei quali ci siano lavori edili ed affini:

  • nell’ambito dei lavori pubblici (per tutti gli importi);
  • nell’ambito dei lavori privati, il cui valore del cantiere sia pari o superiore a 70.000 euro.

La verifica si applica ai lavori edili ed affini (sia per appaltatori che per subappaltatori), anche se intervengono come lavoratori autonomi o imprese edili composte da soli soci (senza dipendenti).

La verifica è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 come integrata dall’Accordo 24 giugno 2022 ( in rosso le categorie integrate dall’Accordo)

E’ stato precisato che la condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore – lavorate e non – non inferiore a quello contrattuale.
Inoltre, la somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate, comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese. Il numero delle ore di lavoro, infine, deve essere commisurato a quelle dell’orario ordinario di lavoro a norma di legge e di contratto.

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile territorialmente competente, su istanza dell’impresa, o del soggetto da essa delegato, oppure del committente.

 

Cosa accade se non viene riscontrata la congruità?

Se non viene riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione: la Cassa Edile invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni.

Nel caso in cui l’impresa non fornisca esaurienti spiegazioni in merito al mancato rispetto dell’orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa Edile richiede all’impresa il versamento dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online.

 

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DATA DI PUBBLICAZIONE

13.10.2021

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REFERENTE

Marzia Albasini
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