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Scheda informativa

Misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria

    NB: le misure di limitazione temporanee si applicano dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.

     

    Con d.G.R. n. 1008 del 25 settembre 2023 (Allegato 3), è stato aggiornato il sistema per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, in attuazione degli accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria.

    Le procedure si applicano nel semestre invernale dal 1° ottobre al 31 marzo dell’anno successivo. Le misure si articolano su due livelli in base al superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento (per almeno 4 giorni si attiva il 1° livello, per almeno 7 giorni si attiva il 2° livello).

    Le misure temporanee si applicano a tutti i Comuni del territorio provinciale interessato dall’attivazione delle misure, ad esclusione delle misure di limitazione del traffico che si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2.

    Le limitazioni temporanee relative al settore del traffico si applicano nella fascia diurna di limitazione, dalle ore 7.30 alle 19.30, e riguardano gli autoveicoli di tutte le categorie di classe Euro 0 e 1 di tutte le alimentazioni e di classe Euro 2, 3 e 4 alimentati a gasolio. Le limitazioni si applicano anche ai veicoli Euro 4 diesel dotati di FAP, indipendentemente dai valori di emissione. Le altre limitazioni riguardano, in particolare, il divieto di spandimento dei reflui zootecnici (ad eccezione di iniezione diretta o interramento immediato), il divieto totale di combustione all’aperto e il divieto di utilizzo dei generatori a biomassa per classi emissive inferiori a 4 e 5 stelle in base al livello di attivazione. I dettagli sono riportati nell’INFOGRAFICA.

    La verifica per stabilire l’attivazione delle misure viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 4 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al rientro per due giorni consecutivi nel valore limite o per un giorno con previsioni meteorologiche sfavorevoli all’accumulo degli inquinanti, nell'ambito del controllo quotidiano che tiene anche conto delle previsioni meteorologiche per i giorni successivi.

    Le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria. Per aderire occorre darne comunicazione a Regione Lombardia e inviare la relativa ordinanza sindacale.

    È attivo il sito INFOARIA che riporta in modo chiaro tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente riguardo all’attivazione delle misure temporanee, che può essere attivato previa registrazione.

    Si specifica che la limitazione chilometrica MoVe-In non si applica nel caso di attivazione delle misure temporanee durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti; ciò vuol dire che in caso di attivazione delle misure temporanee gli autoveicoli che hanno aderito a MoVe-In sono soggetti a limitazioni della circolazione come gli altri veicoli inquinanti, fino alla disattivazione delle stesse.

    Torna a www.aria.regione.lombardia.it

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